Domenica 16 Febbraio Primarie per il segretario del PD Lazio.

Nemmeno il tempo di digerire adeguatamente panettoni e torroni e già si riparte. Dopo le primarie dell’8 Dicembre, con Renzi segretario e Cuperlo già Presidente, e si ricomincia: congresso regionale. La direzione regionale ha approvato il regolamento. Entro il 25 Gennaio le candidature. Entro il 7 le eventuali convenzioni. Domenica 16 Febbraio primarie regionali aperte a tutti. I non iscritti sono tenuti al pagamento di due euro. In merito al congresso provinciale di Frosinone, l’art. 15 del regolamento approvato, recita: “Congressi di Circolo per l’elezione dei Segretari di Circolo e/o per l’elezione dei componenti l’Assemblea provinciale e del Segretario provinciale, sospesi o non celebrati nel 2013, salvo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 15 del presente Regolamento, si svolgono in contemporanea con le Riunioni di Circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale e per l’elezione dei delegati alla Convenzione regionale.
2. In caso di Congressi provinciali celebrati solo parzialmente, restano salvi i risultati già acquisiti in quei Circoli che avessero completato il procedimento elettorale.
3. La Commissione regionale, nei casi di cui al comma 1, nomina la Commissione provinciale per il Congresso che sarà formata, nel rispetto della parità di genere, al massimo da 11 componenti.

Di seguito tutto il regolamento nazionale completo e l’assemblea regionale ha recepito. La convenzione regionale (il “primo” passaggio tra i soli iscritti, per intenderci) ci sarà solo se i candidati saranno più di quattro.

REGOLAMENTO QUADRO
PER L’ELEZIONE DEI SEGRETARI E DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

La Direzione del Partito Democratico, riunitasi il 16 gennaio 2014, approva il seguente Regolamento per le procedure di elezione dei Segretari e delle Assemblee regionali.

ARTICOLO 1
(Convocazione del procedimento elettorale)
1. Le Convenzioni Regionali del Partito Democratico sono convocate in una data compresa tra mercoledì 5 e venerdì 7 febbraio. Esse si svolgono sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario regionale e del confronto sulle linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.
2. La data di svolgimento dell’elezione dei Segretari e delle Assemblee regionali è fissata per il giorno 16 febbraio 2014.
ARTICOLO 2
(Commissione Nazionale di Garanzia)
1. La Commissione nazionale di Garanzia, integrata dal responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione, assume la funzione di Commissione nazionale per i Congressi regionali.
2. La Commissione ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle riunioni di Circolo, delle Convenzioni regionali e delle Primarie per l’elezione dei Segretari e delle Assemblee regionali.
3. La Commissione è organismo di secondo grado su tutti i ricorsi presentati relativi al presente Regolamento ed alle procedure previste dal comma 2 del presente articolo.
4. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
5. La Commissione nazionale assicura che un suo componente, o un delegato, partecipino allo svolgimento delle Convenzioni regionali.
ARTICOLO 3
(Commissioni regionali)
1. In ciascuna circoscrizione regionale viene istituita, nel rispetto della parità di genere, una Commissione regionale, composta da 11 membri, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l’accettazione delle candidature a Segretario regionale. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il presidente della Commissione regionale di Garanzia o suo delegato.
2. La Commissione viene eletta dalla Direzione regionale entro il 20 gennaio 2014 con la maggioranza dei tre quarti dei votanti. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Coordinatore.
3. E’ facoltà delle Direzioni regionali confermare la Commissione regionale costituita in occasione delle primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale, salvo i rappresentanti dei candidati.
4. La Commissione regionale deve: a) formalizzare l’accettazione delle candidature a Segretario Regionale; b) certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo; c) convocare la Convenzione regionale; d) formalizzare l’accettazione delle liste dei candidati all’Assemblea regionale; e) certificare i risultati delle Primarie del 16 febbraio 2014 e proclamare gli eletti all’Assemblea regionale; f) svolgere tutti gli altri compiti eventualmente previsti dai Regolamenti regionali.
5. La Commissione regionale è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all’applicazione del Regolamento regionale ed alle procedure previste dal comma 4 del presente articolo.
6. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
7. Ogni Commissione regionale nomina per ognuna delle federazioni territoriali presenti nella regione un delegato della stessa Commissione regionale che affiancherà il Segretario di Federazione (o Provinciale): a) curare l’istituzione dei seggi elettorali per le primarie del 16 febbraio 2014, predisponendo i kit per le operazioni elettorali e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli scrutatori; b) nella calendarizzazione delle riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale; c) nominare un garante per ogni riunione di circolo d) nella raccolta e trasmissione alla Commissione regionale dei verbali di scrutinio delle riunioni di circolo; e) nella raccolta e trasmissione dei verbali di seggio per le primarie del 16 febbraio.
8. I componenti delle Commissioni regionali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario regionale e all’assemblea regionale.
9. I componenti delle Commissioni regionali fanne parte automaticamente e di diritto dell’Assemblea regionale.
ARTICOLO 4
(Compiti della Direzione regionale)
1- La Direzione regionale ha il compito di:
a) approvare, entro il 22 gennaio 2014, il Regolamento regionale per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale nel quale devono essere stabiliti, salvo quanto previsto dal presente Regolamento, i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale eletta nell’ambito delle riunioni di Circolo ed il numero dei componenti l’Assemblea regionale che saranno eletti nelle primarie aperte e suddivisi per Collegio. I Collegi sono gli stessi utilizzati in occasione delle Primarie del 8 dicembre 2013 per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale.
b) Eleggere, entro il 22 gennaio 2014, la Commissione regionale con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.
2. Il Regolamento Regionale deve prevedere le modalità di proclamazione degli eletti in Assemblea Regionale e del Segretario nel caso in cui sia accettata una sola candidatura a Segretario Regionale.
3. Il Regolamento regionale può prevedere che, in caso di accettazione di candidature a Segretario regionale in un numero pari o inferiore a 3, previa accettazione per iscritto di tutti i candidati ammessi, è possibile non celebrare le riunioni di circolo e/o la Convenzione regionale, ad eccezione delle Federazioni territoriali/provinciali di cui all’art. 14 del presente Regolamento.

ARTICOLO 5
(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)
1. Entro le ore 20 del 25 gennaio 2014 vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla Segreteria regionale e le relative linee politico-programmatiche.
2. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti dell’Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno la metà delle federazioni provinciali presenti nella regione.
3. Fa eccezione la Valle D’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, in cui il numero delle sottoscrizioni richieste e’ compreso tra 50 e 150.
4. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti.
5. L’ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato da ogni Commissione regionale.
ARTICOLO 6
(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)
1. Le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale si svolgono da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio, secondo un calendario stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 7 del presente Regolamento.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di circolo (territoriale e di ambiente) e possono essere delegati alla Convenzione regionale tutti coloro regolarmente iscritti al PD al 10 novembre 2013 (data di certificazione delle anagrafi – deliberata dalla Commissione nazionale per il congresso 2013 – in virtù della Delibera dell’Assemblea nazionale che ha stabilito il “fermo” del tesseramento dal 11 al 24 novembre 2013).
3. Ogni Commissione regionale ha l’obbligo di fornire ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l’anagrafe certificata degli iscritti alla data del 10 novembre 2013.
4. Il Segretario di Federazione o Provinciale nomina, d’accordo con il delegato della Commissione Regionale, un garante per ogni riunione di circolo.
5. Le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni di circolo devono essere stabilite nei Regolamenti regionali approvati ex art. 4 del presente Regolamento.
6. Al termine delle votazioni per la selezione dei candidati a Segretario regionale per le primarie del 16 febbraio 2014, in ragione dei voti ottenuti da ciascun candidato, l’Assemblea di circolo elegge i propri rappresentanti alla Convenzione regionale.

ARTICOLO 7
(Convenzioni regionali)
1. Le Convenzioni regionali si celebrano in un giorno compreso tra mercoledì 5 e venerdì 7 febbraio.
2. I tempi e le modalità di formazione e svolgimento delle Convenzioni regionali sono stabiliti dal Regolamento regionale approvato ex art. 4 del presente Regolamento.
3. Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori del 16 febbraio 2014 per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale i tre candidati che nella consultazione preventiva di cui all’art. 6 abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province o federazioni territoriali, salvo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 4 del presente Regolamento.
ART. 8
(Elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale)
1. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
2. Nel Regolamento regionale di cui all’art. 4 viene stabilito per ogni Regione e per ogni Collegio il numero dei componenti l’Assemblea regionale.
3. I componenti l’Assemblea regionale sono eletti negli stessi Collegi istituiti e deliberati per l’elezione dei componenti l’Assemblea nazionale del 8 dicembre 2013.
4. La carica di membro dell’Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell’Assemblea nazionale. Qualora un componente dell’Assemblea nazionale volesse candidarsi all’Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste indicata al comma 6 del presente articolo.
5. In ciascun Collegio può essere presentata una lista collegata a ciascun candidato alla segreteria regionale. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi della Circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun Collegio, ad eccezione della Val D’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, in cui le sottoscrizioni necessarie sono 25. Si può sottoscrivere una sola lista per Circoscrizione regionale.
6. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro le ore 20 di sabato 8 febbraio 2014. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste le Commissioni regionali accertano l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l’alternanza di genere.
7. Ciascuna Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla segreteria e liste di candidati all’Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun Collegio.
8. Ciascuna Commissione regionale, unitamente ai soggetti indicati al comma 7 dell’art. 3, entro il 3 febbraio 2014 determina il numero e l’ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile, devono essere istituite le stesse sezioni elettorali già deliberate in occasione delle primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale del 8 dicembre 2013. Entro il 9 febbraio devono essere nominati i relativi Presidenti di seggio e scrutatori.
9. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data del 10 novembre 2013. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
10. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all’art. 9 dello Statuto nazionale, all’art. 9, comma 8 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale del 27 settembre 2013 e della Delibera n. 67 del 3 dicembre 2013 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono espressamente richiamati.
11. Si vota dalle ore 8 alle ore 20 del 16 febbraio 2014.
12. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria di federazione o provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell’Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.
13. I membri dell’Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.
ART. 9
(Diritto e modalità di voto)
1. Possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all’art. 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
2. La Commissione regionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell’elettore e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l’esplicita autorizzazione dell’elettore all’uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull’attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 8 dicembre 2013, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.
3. Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di due euro destinato al territorio.
4. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola col tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all’Albo delle elettrici e degli elettori.
5. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea regionale.
ART. 10
(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)
1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea regionale entro 10 giorni.
2. L’Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di presidente dell’Assemblea regionale e le relative modalità di voto, sono disciplinate dai singoli Statuti regionali, ovvero vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall’Assemblea.
3. Il Presidente dell’Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell’Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. I candidati alla carica di Segretario regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell’Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l’elezione e/o la sfiducia del Segretario.

ART. 11
(Le garanzie)
1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione nazionale e quella regionale hanno il compito di garantire che la procedura di elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Commissione nazionale.
4. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell’art. 41 dello Statuto, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell’ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.
5. L’accesso ai dati dell’Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 9 del 10 ottobre 2013, che qui si intende richiamata.
ART. 12
(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)
1. La materia dei costi e dei mezzi di propaganda elettorale, nonché le modalità ed i limiti di spesa e relativi rendiconti, devono essere analiticamente disciplinati nel Regolamento regionale di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
ART. 12
(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)
1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo e della Convenzione regionale vanno rivolte alla Commissione regionale territorialmente competente, che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione nazionale, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.
ART. 13
(Norme di salvaguardia)
1. I candidati alla segreteria e all’Assemblea regionali si impegnano:
a. a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
b. a deferire all’atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione nazionale e quella regionale intervengono con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente regolamento e del regolamento regionale.

ART. 14
(Congressi Provinciali e di Circolo)
1. I Congressi di Circolo per l’elezione dei Segretari di Circolo e/o per l’elezione dei componenti l’Assemblea provinciale e del Segretario provinciale, sospesi o non celebrati nel 2013, salvo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 15 del presente Regolamento, si svolgono in contemporanea con le Riunioni di Circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale e per l’elezione dei delegati alla Convenzione regionale.
2. In caso di Congressi provinciali celebrati solo parzialmente, restano salvi i risultati già acquisiti in quei Circoli che avessero completato il procedimento elettorale.
3. La Commissione regionale, nei casi di cui al comma 1, nomina la Commissione provinciale per il Congresso che sarà formata, nel rispetto della parità di genere, al massimo da 11 componenti.
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 15
(Deroghe)
1. In considerazione della convocazione delle elezioni per il rinnovo delle Giunte e dei Consigli regionali in Abruzzo e Sardegna, i congressi in tali regioni si svolgeranno entro quattro mesi dalle elezioni regionali.

 

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