Il Senato ha votato, nel tardo pomeriggio di Mercoledì 26 Marzo, il DDL Delrio.La fiducia posta dal governo, se da un lato ha evidenziato che la legge non fosse ampiamente condivisa da tutta la maggioranza, dall’altro ha impedito ogni discussione ed emendamento sul testo proposto, che doveva essere votato così come presentato. Adesso il testo, per entrare in vigore, dovrà essere votato anche dalla Camera dei deputati.
Il Senatore Francesco Scalia e la Senatrice Maria Spilabotte hanno fornito una scheda in pillole sul provvedimento approvato, che pubblichiamo di seguito.
Il disegno di legge 1212, votato al Senato, reca disposizioni in materia di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni. Si tratta di un testo impegnativo che ha come obiettivo il definitivo superamento dell’ente provincia. Di seguito, si riporta una sintesi delle innovazioni contenute.
CITTA’ METROPOLITANE
In attesa della riforma costituzionale del Titolo V, la legge disciplina le città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, cui si aggiunge Roma) e detta norme di principio per le città metropolitane eventualmente istituite dalle regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia.
Le città metropolitane sono costituite alla data di entrata in vigore della legge. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione dello statuto. Il presidente della Provincia resta in carica fino al 31 dicembre 2014 (a titolo gratuito); in caso di commissariamento, il commissario è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province.
Gli organi della Città metropolitana sono: il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Non è previsto pertanto alcun organo esecutivo collegiale.
Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del Comune capoluogo.
Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni, è l’organo di indirizzo e di controllo, elabora lo statuto e le sue modifiche e approva il bilancio. Ha una composizione numerica variabile, a seconda della popolazione “residente”: 24 componenti, per una popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti, 18 componenti, per una popolazione tra 800.001 e 3 milioni di abitanti, e 14 componenti, per un popolazione fino a 800.00 abitanti.
Il consiglio metropolitano è eletto a suffragio indiretto. Suoi elettori sono i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nella Città metropolitana. Lo statuto della città metropolitana, però, può prevedere anche l’elezione diretta, con il sistema elettorale stabilito da legge statale.
Per il consiglio metropolitano, così come per tutti gli organi elettivi e non, oggetto dal presente disegno di legge sono previste clausole di salvaguardia per la rappresentanza di genere. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede e dai sindaci dei Comuni appartenenti alla città metropolitana. E’ competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci. L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana è a titolo gratuito.
ROMA CAPITALE
E’ una Città metropolitana. Le si applicano quindi le disposizioni dell’ordinamento relative alle altre Città metropolitane, più quelle che hanno per specifico oggetto Roma Capitale.
PROVINCE
In attesa della riforma costituzionale del Titolo V, la legge disciplina le province.
Le Province sono definite “enti territoriali di area vasta”.
Le funzioni fondamentali delle Province sono:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
Norme specifiche riguardano le Province montane.
Per le funzioni non riconosciute espressamente alle Province dal disegno di legge in esame, Stato e Regioni dispongono, secondo la loro competenza, alla “individuazione, per ogni funzione, dell’ambito territoriale ottimale di esercizio”.
Gli organi della Provincia sono il presidente della Provincia, il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci.
Il presidente della Provincia ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici, è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia e resta in carica quattro anni.
Il consiglio provinciale è l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della Provincia; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio.
Il consiglio è composto dal presidente della Provincia e da un numero di consiglieri, variabile in base alla popolazione: 16 consiglieri, se la popolazione è superiore a 700.000 abitanti; 12 consiglieri, se la popolazione è tra 300.000 e 700.000 abitanti; 10 consiglieri, se la popolazione è inferiore a 300.000.
Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica due anni.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della Provincia. Sono eletti i candidati che ottengano il maggior numero di voti.
Per promuovere la rappresentanza di genere, sono previste disposizioni identiche a quelle esaminate per l’elezione del consiglio metropolitano.
UNIONI DI COMUNI
L’Unione di Comuni è l’ente locale costituito da due o più Comuni per l’esercizio associato di funzioni e servizi, secondo quanto previsto dall’articolo 32 del Testo unico degli enti locali.
Il ddl modifica la scansione temporale dell’adeguamento dei Comuni all’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali (finora fissata al 1° gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali e al 1° gennaio 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali) prevedendo il 30 giugno 2014, per l’esercizio di altre tre delle funzioni fondamentali, e il 31 dicembre 2014 come termine ultimo per le restanti funzioni.
Il numero dei consiglieri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è pari a dieci, più il sindaco; ai medesimi enti non si applica il divieto di rielezione del sindaco per un terzo mandato; è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.
Il numero dei consiglieri nei Comuni con popolazione tra 3.000 e 10.000 è pari a 12, più il sindaco.
Il numero degli assessori nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non può essere superiore a 2; nei Comuni con popolazione tra 3.000 e 10.000 non può essere superiore a 4.
Per i titolari delle cariche negli organi delle unioni di Comuni è prevista la gratuità.
Le Regioni possono individuare misure di incentivazione alle unioni e fusioni, entro il patto di stabilità verticale.
Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%.
Il testo ora dovrà essere approvato, integralmente, al Senato. Facile ipotizzare, visti i tempi ristretti con le amministrative di Maggio 2014 alle porte, che il governo riproporrà la fiducia anche alla Camera, in modo da impedire modifiche che obbligherebbero il ritorno del testo emendato al Senato, allungando i tempi.