Riportiamo dal notiziario Anticetel. La ‘Clausola sociale’ non comporta l’obbligo automatico di assumere tutto il personale. Tar Abruzzo Sezione di Pescara 6/2015. Nella sentenza in commento, i giudici del Tar Abruzzo forniscono alcuni utili chiarimenti sull’istituto della clausola sociale. La clausola sociale, spiegano i giudici del tribunale amministrativo della sezione di Pescara – anche nota come clausola di “protezione” o di “salvaguardia” sociale o “clausola sociale di assorbimento” – è un istituto previsto dalla contrattazione collettiva e da specifiche disposizioni legislative statali (art. 69, d.lgs. n. 163/2006, l’art. 63, c. 4, d.lgs. n. 112/1999, l’art. 29, c. 3, d.lgs. n. 276/2003), che opera nelle ipotesi di cessazione di un appalto e di subentro di altre imprese o società appaltatrici e risponde all’esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell’occupazione, nel caso di discontinuità dell’affidatario. Relativamente alla legittimità di tale clausola sociale di “riassorbimento” la giurisprudenza, ormai prevalente – nel disattendere la tesi per la quale dall’inosservanza della clausola discenderebbe un effetto automaticamente e rigidamente escludente dalla gara – si è oggi consolidata nel senso di ritenere legittima tale clausola, la quale però dev e essere interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, sulla base del presupposto che l’iniziativa economica privata è sì libera, ma deve avere riguardo anche all’utilità sociale. Con la conseguenza che tale clausola, ove richiamata dal bando, ha sì portata cogente, ma nel senso che l’offerente non può ridurre ad libitum il numero di unità da impiegare nell’appalto (potendo, peraltro, impugnare la clausola del bando ove il numero di unità fino a quel momento adibito al servizio sia incongruo e sovrabbondante, senza, però, che tale clausola comporti l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidat aria del servizio.