Quote rosa, sentenza del Tar Calabria

quoterosaIl sindaco deve motivare adeguatamente il mancato rispetto delle quote rosa – Tar Calabria sezione di Catanzaro 1/2015. 
In questa pronuncia decisa lo scorso 9 gennaio dalla sezione di Catanzaro del Tribunale amministrativo della Calabria, si affronta, attraverso un vasto excursus normativo, il tema delle quote rosa nella giunta comunale, modificato recentemente dalla legge Delrio. Secondo il Tar calabrese , anche a voler ritenere l’art. 1, comma 137°, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 come non avente valore precettivo e cogente, non può essere ritenuto condivisibile l’operato di un Sindaco, che, dopo aver ricevuto la rinuncia all’incarico di assessore da parte delle due consigliere comunali elette nel seno della maggioranza, si è considerato, in sostanza, tout court esonerato dall’obbligo di nomina di assessori di sesso femminile, con sostanziale violazione anche della recente circolare del Ministero dell’Interno del 24.4.2014.
Alla luce delle coordinate normative e dei principi già pacificamente enucleati prima dell’entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, il Sindaco ha l’obbligo di svolgere indagini conoscitive, volte ad individuare, all’interno della società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento del Comune, personalità femminili in possesso di quelle qualità – doti professionali, nonché condivisione dei valori etico-politici propri della maggioranza uscita vittoriosa alle elezioni, idonee a ricoprire l’incarico di componente la giunta municipale (conf.: T.A.R. Sez. I Bari , Puglia 30/04/2014 n. 552; Cons. Stato, Sez. V 24.7.2014 n. 3938; Cons. Stato, Sez. V, 27.7.2011 n. 3146; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 27 dicembre 2010, n. 14384; T.A.R. Puglia, Sez. I, 23.9.2009 n. 740). In tal modo, è pacifico che, di tali indagini e del loro esito, debba darsi conto, anche in sintesi, nel decreto sindacale con il quale viene nominata la giunta (così anche il Parere del Ministero dell’Interno del 31.5.2013), al fine di dare atto di un sincronico punto di convergenza sia delle legittime esigenze connesse al rispetto delle scelte politiche e degli equilibri di coalizione, sia di quelle – altrettanto meritevoli di tutela – di rispetto della parità di sessi nell’accesso ai pubblici uffici, al fine di evitare la anomala formazione di “zone franche”, cioè di aree di sostanziale sottrazione al controllo giurisdizionale garantito dall’art. 113 Cost., che non sia soltanto formale ed estrinseco (la provenienza dell’atto dal sindaco, il rispetto dei tempi normativamente previsti, ecc.), ma anche pieno ed effettivo, in linea con le coordinate costituzionali e comunitarie (art. 111 Cost; 6 CEDU), in punto di effettività della tutela giurisdizionale. Ma in questa occasione, ribadiscono gli stessi giudici, il decreto di nomina degli assessori, oltre a porsi in violazione dell’art.1, comma 137, della Legge n. 56 del 2014, “non reca effettiva prova di adeguata istruttoria al fine di reperire, per la nomina di assessori di sesso femminile, idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere”.

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