Detrazioni fiscali per chi abita negli alloggi sociali

aterSecondo la legge 80/2014 gli inquilini degli alloggi sociali hanno diritto ad una detrazione fiscale proporzionale al reddito. Ma a poche settimane dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, non c’è ancora chiarezza su chi abbia diritto alla detrazione, perché da parte dell’Agenzia delle entrate vige un’inspiegabile incertezza sulla definizione stessa di ‘alloggio sociale’. Per la definizione di alloggio sociale la norma fa espresso riferimento al decreto ministeriale ‘infrastrutture’ del 22 aprile 2008, secondo il quale rientrano nella categoria tutti gli appartamenti riconducibili all’intervento e alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica da parte delle Aler, Ater e degli ex Iacp. Dunque, secondo la legge, gli inquilini residenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica in possesso dei requisiti di reddito hanno diritto alla corrispondente detrazione. Il Senatore del PD Franco Mirabelli ha presentato una interpellanza in merito al Governo di cui riportiamo le dichiarazioni. “Il governo conferma le detrazioni per gli inquilini delle case popolari con redditi inferiori ai 30 mila euro. Rispondendo alla mia interpellanza presentata sul tema delle detrazioni fiscali per chi vive negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il governo ha oggi confermato la possibilità per i locatari di beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 7 del decreto sull’emergenza abitativa 80/2014”. Lo dice il senatore Franco Mirabelli, che è stato relatore al decreto sull’emergenza abitativa. “L’interpellanza che ho presentato – prosegue Mirabelli – chiedeva all’Esecutivo di chiarire se la detrazione di 900 euro prevista per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali con redditi inferiori ai 15493 euro e quella di 450 euro per quelli con redditi fino a 30987 euro fossero applicabili anche agli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La risposta positiva del Governo consentirà oggi a circa 300 mila nuclei familiari, che secondo i dati di Federcasa hanno un alloggio sociale, di poter beneficiare di quelle detrazioni. È una scelta che consente di dare un sostegno concreto a tante famiglie che vivono con redditi bassi e che potranno così beneficiare del provvedimento. Inoltre la risposta del governo chiarisce definitivamente e, senza più alcun dubbio, che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a canone sociale rientrano nella definizione di alloggi sociali e quindi beneficiano di tutti i trattamenti e degli sgravi previsti, quando riconosciuti come abitazioni principali”.
“Vanno nella giusta direzione le rassicurazioni del Governo, oggi al Senato, in risposta all’interpellanza del collega Mirabelli, che confermano le detrazioni per gli inquilini delle case popolari con redditi inferiori ai 30 mila euro”. Cosi Chiara Braga, responsabile Ambiente del Partito Democratico, commenta la risposta all’interpellanza Mirabelli in Senato sul tema della detrazioni per gli inquilini ERP a basso reddito, e spiega: “Il Governo ha confermato la possibilità per i locatari di usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 7 del decreto sull’emergenza abitativa 80/2014, precisando che anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a canone sociale rientrano nella definizione di alloggi sociali e quindi beneficiano di tutti i trattamenti e degli sgravi previsti, quando riconosciuti come abitazioni principali. È una scelta giusta e che guarda al futuro, permettendo un sostegno concreto a tante famiglie che vivono con redditi bassi”.

NOTA ESPLICATIVA:
A seguito della risposta del Governo alla interpellanza del Senatore Mirabelli ( Pd) e della sua conseguente dichiarazione all’Ansa è importantissimo che gli Aler, Ater, Iacp, Atc, Comuni etc che hanno alloggi sociali che rientrano nei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 2008 in materia di definizione di alloggio sociale, rilascino l’attestazione di alloggio sociale, anche i nostri Caf qualora non si produca contratto di locazione o di assegnazione che espliciti che si tratta di alloggio sociale, devono procedere alla detrazione in presenza di attestazione da parte dell’ente gestore o del comune. Qualora da parte di enti gestori non si produca tale attestazione sarà necessario valutare localmente la possibilità di attivare class action. E’ opportuno che dalle sedi giunga un report della situazione reale e degli atteggiamenti assunti da enti gestori e comuni. Il Governo ha risposto all’interpellanza presentata in relazione alla detrazione Irpef per i conduttori degli alloggi sociali, che chiedeva di chiarire se i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e quindi alloggi ex IACP o dei Comuni) rientrassero tra i conduttori di alloggi sociali. Nella risposta è stato precisato che ”per meglio esplicitare e rendere certo il diritto alla detrazione per i contribuenti conduttori di alloggio sociale, fatte salve eventuali iniziative del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, laddove la natura di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, non risulti espressamente dal contratto di locazione, il proprietario dell’alloggio dovrà rilasciare al locatario un’attestazione in cui sia specificato, analogamente a quanto previsto per la dichiarazione IMU, che l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti previsti dal citato decreto del 22 aprile 2008. Tale attestazione dovrà essere esibita dal locatario che intende avvalersi della detrazione agli intermediari che operano l’assistenza fiscale”. Di conseguenza, come già esplicitato da CGIL, SUNIA e CAAF, il contribuente, per richiedere il beneficio della detrazione, deve presentare al CAAF una dichiarazione rilasciata dall’ente proprietario che attesti che il contribuente è assegnatario in locazione di un alloggio sociale, così come definito dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 22 aprile 2008. Nella stessa dichiarazione devono essere specificati gli assegnatari dell’alloggio e la decorrenza del contratto di assegnazione, con il periodo di sussistenza del contratto stesso nell’anno 2014.
Nella risposta all’interpellanza il Governo ha anche dichiarato che “non tutti gli alloggi riconducibili alla tipologia di intervento e di gestione dell’edilizia residenziale pubblica – da parte delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica o degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati – integrano i presupposti per essere considerati alloggi sociali e consentono al locatario, quindi, di avvalersi della detrazione prevista all’articolo 7 del decreto-legge n. 47 del 2014”. Questo “anche per l’ulteriore valutazione circa l’adeguatezza della quantificazione della copertura finanziaria prevista per la detrazione in questione”.

2 Risposte a “Detrazioni fiscali per chi abita negli alloggi sociali”

  1. Valentina Durabile

    Lug 02. 2015

    allora posso compilare il 730 al quadro E 71 punto 4, visto che abito in un alloggio ATER. Grazie
    Valentina Durabile

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    • PD di Fontana Liri

      Ott 01. 2015

      Chieda maggiori informazioni ad un patronato o al commercialista che le cura la pratica per il 730. In ogni caso deve farsi rilasciare dall’Ater una dichiarazione in merito, altrimenti sicuramente non potrà inserirla. (G.S.)

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