Reato antisismico

Reato antisismico: per la Cassazione non rilevano le caratteristiche costruttive. Riportiamo la segnalazione del sito Edilone.it:

Per la Cassazione non è la natura dei materiali impiegati e delle strutture realizzate, ma è il pericolo per la pubblica incolumità a determinare il reato antisismico

L’art. 6 del DPR n. 380/2001, nell’individuare gli interventi rientranti nella attività edilizia libera, al primo comma fa espressamente salvo il rispetto “delle norme antisismiche“, mentre per giurisprudenza costante, le disposizioni in materia antisismica di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa “comunque” interessare la pubblica incolumità, a prescindere dalla natura dei materiali impiegati e delle relative strutture.
La questione affrontata dalla Cassazione, nella sentenza qui esaminata, verte sulla configurabilità del c.d. reato antisismico nel caso con riferimento ad opere che, pur non qualificabili nell’accezione comune come “costruzioni”, possono tuttavia rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.
La Cassazione evidenzia che, ai fini dell’applicabilità della disciplina antisismica, non rileva la natura dei materiali impiegati e delle strutture realizzate, ma la sola circostanza che la struttura possa rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, e da qui, quindi, la configurabilità, nel caso analizzato, del reato antisismico.
La vicenda processuale segue l’ordinanza con cui il Tribunale rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell’intera area e delle opere presenti, nell’ambito di un procedimento per violazioni edilizie, antisismiche e ambientali contestate al legale rappresentante della srl, divenuta acquirente nel 2012 dell’intero compendio e promotrice di una iniziativa di riqualificazione mediante sostituzione delle preesistenti capanne in stile polinesiano con case mobili destinate al soggiorno dei turisti, realizzazione di vialetti in cemento ed altre modifiche; l’ipotesi accusatoria ravvisava la lottizzazione abusiva, nonché la costruzione di 193 unità prefabbricate in legno (ed altre cento in corso d’opera) ancorate stabilmente al suolo con fondamenta in legno e la realizzazione di vialetti in cemento, il tutto in assenza di permesso di costruire; ancora, la realizzazione di opere in difformità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata (per numero di manufatti eseguiti), la creazione dei vialetti in cemento in assenza di autorizzazione paesaggistica, la realizzazione di modifiche non autorizzate ai quattro prototipi di case mobili e la contravvenzione al divieto di taglio degli alberi e modifica delle dune. Si ravvisava inoltre la violazione della legislazione antisismica e l’alterazione di bellezze naturali (con particolare riferimento al taglio degli alberi, alla creazione di vialetti in cemento e alla modifica delle dune).

Per la Corte la denunzia dei lavori e la presentazione dei progetti (art. 93 DPR n. 380/2001) non riguarda solo le costruzioni, ma anche altri interventi (riparazioni e sopraelevazioni) ed, inoltre, l’art. 94 richiede, in caso di inizio di “lavori” nelle località sismiche (ad eccezione di quelle a bassa sismicità) la preventiva
autorizzazione scritta: la norma, dunque, ha una portata ampia. Nel caso esaminato, il Tribunale, attraverso un accertamento di fatto, aveva affermato che l’area è
classificata a rischio sismico e che pertanto le case in legno, “anche se non sono nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3 DPR 380/2001? rientrano nel perimetro di
efficacia degli artt. 93 e ss. DPR n. 380/2001, disposizioni non rispettate. Per meglio comprendere la decisione della Cassazione è utile un breve excursus normativo, necessario per inquadrare giuridicamente la questione. La legge antisismica prescrive a chiunque in zona sismica intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni di darne preavviso alle autorità competenti con domanda cui deve essere unito il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori. Tale norma non limita l’obbligo di presentare gli atti progettuali in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle opere da eseguire e, tanto meno, ne esclude alcuna, per l’ovvio fine di rendere possibile il controllo preventivo e documentale dell’attività edilizia nelle zone sismiche.
Per questa ragione, la giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, sostenuto che ricorre il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza
adempimento dell’obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico (art. 94, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e senza la preventiva autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 d.P.R. citato), a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture.

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