Acqua, la gestione spetta all’Ato

acquaLe funzioni in materia di gestione del servizio idrico sono devolute all’ATO. Così ha sancito Il Consiglio di Stato nella sentenza 3236/2015.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che l’ATO è una struttura organizzativa dotata di una distinta soggettività giuridica. Le autorità d’ambito, infatti, erano già previste dagli artt. 8 e 9 della l. n. 36 del 1994 e dagli artt. da 24 a 26-bis della l. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), che ne consentivano l’istituzione, da parte delle Regioni, con strutture e forme giuridiche diverse alle quali pure partecipavano necessariamente gli enti locali, come le convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni, l’esercizio associato delle funzioni. Tali disposizioni sono state attuate dalla legislazione regionale mediante l’adozione di moduli organizzativi scelti tra quelli consentiti dalle disposizioni stesse, seppure diversamente denominati (agenzie, consorzi, autorità). La Corte cost. con la sentenza n. 246/2009 ha chiarito che l’art. 148 D.Lgs. n. 152/2006, ha razionalizzato il suddetto quadro normativo, superando la frammentazione della gestione del servizio idrico, nel rispetto delle preesistenti competenze degli enti territoriali ed unificando le modalità di esercizio della gestione delle risorse idriche, prevedendo espressamente il trasferimento delle relative competenze dagli enti locali all’autorità d’àmbito; autorità della quale gli enti locali necessariamente fanno parte. La necessità di attribuire le funzioni ad un autonomo soggetto giuridico è rimasta ferma anche all’indomani dell’abrogazione del citato art. 148. Sul punto è intervenuta la pronuncia della Corte cost., n. 50/2013, secondo la quale: “Per quanto riguarda le Autorità d’ambito, preposte alla programmazione ed alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio delle Regioni, l’art. 2, c. 186-bis, della l.23 dicembre 2009, n. 191 (l. finanziaria 2010), nel sopprimere le Autorità d’ambito territoriale, di cui agli artt. 148 e 201 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha stabilito che “le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. Con la modifica del 2009, la legislazione statale ha inteso realizzare, mediante l’attuazione dei principi di cui sopra, una razionalizzazione nella programmazione e nella gestione del servizio idrico integrato, superando la precedente frammentazione. Perché ciò avvenga, è innanzitutto necessario che i soggetti cui sono affidate le funzioni abbiano una consistenza territoriale adeguata, ma è anche indispensabile che i piani d’ambito abbiano natura integrata e unitaria, in modo da realizzare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio. Il rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, richiamati dal sopra citato art. 2, c. 186-bis, della l.n. 191/2009, implica che non possa essere trascurato, nella prefigurazione normativa regionale della struttura e delle funzioni dei soggetti tributari dei servizi, il ruolo degli enti locali e che debba essere prevista la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale. Si deve ritenere, pertanto, che un organismo come l’assemblea dei sindaci (ASSI) ben si inserisca nell’organizzazione dell’ente regionale unitario, allo scopo di mantenere un costante rapporto tra programmazione e gestione del servizio su scala regionale ed esigenze dei singoli territori compresi nell’ambito complessivo dell’ERSI”.

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