Dal sito giurdanella.it
Il Tar Lazio – Roma, Sez. I-ter, con la sentenza n. 12873 del 30 dicembre 2016, si è pronunciato sulla illegittimità dell’aggiudicazione di una gara, per anomalia dell’offerta, ad una ditta che ha fornito delle giustificazioni circa il notevole scarto rispetto ai costi medi tabellari del lavoro o, in alcuni casi, circa l’abbattimento, attraverso il ricorso al lavoro supplementare.
Secondo il TAR “è da ritenere anomala un’offerta in un appalto di servizi nel caso in cui la ditta interessata abbia giustificato il considerevole scostamento dai costi medi tabellari del lavoro e/o il relativo abbattimento, tra l’altro, attraverso il ricorso al lavoro supplementare, per un considerevole numero di ore”.
E’ stato ribadito dal Collegio che un discostamento dai costi medi tabellari può comunque trovare applicazione, essendo gli stessi solo un parametro di riferimento. Tuttavia tale scostamento si applica solo in alcuni casi e, comunque, laddove aumenti lo scarto rispetto ai costi medi tabellari, la giustificazione dovrà essere corroborata da una dimostrazione puntuale e rigorosa.