La Corte di cassazione, sez. III civile, con ordinanza n. 11600/20 del 15-6-2020, afferma che il potere di adottare provvedimenti sanitari obbligatori non può rientrare tra le competenze amministrative del sindaco.
La Corte di cassazione, sez. III civile, con ordinanza n. 11600/20 del 15-6-2020, afferma che il potere di adottare provvedimenti sanitari obbligatori non può rientrare tra le competenze amministrative del sindaco.
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