Buone notizie per Vittorio Sgarbi, Sindaco di Arpino La Corte dei Conti assolve Sgarbi: “Nessun danno per le casse dello Stato. Ha esercitato diritti e libertà fondamentali”.
Il Ministero della Cultura condannato al pagamento delle spese legali.
“Nessun danno per le casse dello Stato dalle 121 prestazioni professionali svolte da Vittorio Sgarbi mentre era sottosegretario al ministero della Cultura. La Corte dei Conti ha rigettato la richiesta degli inquirenti contabili di condannare il critico d’arte e politico a risarcire oltre 200mila euro al dicastero che ha rappresentato.
Per i giudici, negli interventi contestati il professore parlava di storia antica, che non rientrava nella delega a lui conferita, e poi ha solo “esercitato diritti e libertà fondamentali protette dalla Costituzione o dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. La Corte dei Conti ha così anche disposto che i ministero della Cultura liquidi a Sgarbi 3.500 euro per le spese sostenute nel giudizio.
L’indagine sul critico d’arte e politico era relativa alle connessioni tra il suo ruolo pubblico e le numerose attività che svolgeva mentre era sottosegretario, ritenendo che le svolgesse senza autorizzazione e violando la legge e i doveri legati alla sua funzione pubblica. Accuse mosse partendo dalla norma che stabilisce per chi ricopre ruoli di governo il divieto di svolgere incarichi che possano interferire con l’imparzialità e l’efficacia della funzione pubblica.
Mandato Sgarbi a giudizio, la Procura contabile ha depositato, insieme alle fatture, i contratti perfezionati dalle società legate al prof con enti pubblici e privati, attraverso cui si prevedeva il pagamento delle prestazioni di natura culturale del sottosegretario.
I giudici hanno ritenuto però che mancasse la dimostrazione da parte di un comportamento illecito del critico d’arte e politico “produttivo di danno erariale”.
La Corte dei Conti ha poi sottolineato che i pm non hanno provato che Sbarbi “avesse consapevolezza che la sua attività fosse di ostacolo all’assolvimento dei propri compiti istituzionali e perciò recasse un pregiudizio al regolare svolgimento della stessa, tale da rendere indebita la percezione delle indennità connesse alla carica, tanto più che il convenuto ha provato, né il requirente lo ha smentito, di aver svolto nel periodo in questione un numero rilevantissimo di attività pubbliche connesse alla carica”.
(Testo dell’articolo di Clemente Pistilli su “La Repubblica”)

