Decreto Rilancio

Scheda Decreto rilancio, a cura dell’Agenzia delle Entrate

Versamento Irap
Beneficio: non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto 2020 (l’importo della prima rata dell’acconto 2020 è comunque
escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Resta fermo il versamento dell’acconto per il 2019.

Beneficiari: imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Soggetti esclusi:
imprese di assicurazione;
Pubbliche amministrazioni;
intermediari finanziari;
società di partecipazione.
Precisazioni: il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche.

Contributo a fondo perduto
Beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel periodo interessato precedente non superiori a 5
milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile
2019.

Soggetti esclusi:
soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza;
Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
intermediari finanziari;
società di partecipazione;
soggetti che percepiscono indennità come dal decreto Cura Italia;
lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Calcolo: applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei
corrispettivi di aprile 2019. Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti
diversi dalle persone fisiche.
Precisazioni: il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di
deducibilità, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP. L’istanza va presentata all’Agenzia delle Entrate entro
60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento. Accredito diretto su conto corrente del
beneficiario.

Bonus affitti per immobili non abitativi
Beneficio: credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi
destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e di lavoro autonomo.

Beneficiari:
imprese, anche agricole;
lavoratori autonomi;
enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati
all’attività istituzionale.
Soggetti esclusi: imprese e lavoratori autonomi con:
ricavi o compensi superiori nel 2019 a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere);
una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Uso del credito d’imposta: è utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24. È possibile optare, in luogo
dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Precisazioni: Il credito d’imposta non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia. Per le strutture turistico ricettive con
attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Superbonus 110%
Beneficio: incremento della detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con
fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente
alla detrazione.

Beneficiari:
persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni;
istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci.
Ambito di applicazione:
interventi di efficienza energetica specificamente previsti;
interventi di riduzione del rischio sismico;
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Modalità di fruizione: in luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:
per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.
Precisazioni: le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano
alle persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale.

Trasformazione delle detrazioni fiscali
Beneficio: possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al
corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Beneficiari: soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma

Ambito di applicazione:
recupero del patrimonio edilizio;
efficienza energetica;
adozione di misure antisismiche;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Modalità di fruizione: in luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:
per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.
Precisazione: la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a
rimborso.

Cessione dei crediti d’imposta
Beneficio: fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione,
anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione.

Ambito di applicazione: crediti di imposta per:
fitti;
sanificazione;
adeguamento degli ambienti di lavoro.
Precisazione: la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a
rimborso.

Credito d’imposta per adeguamento dei luoghi di lavoro
Beneficio: 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni
sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID19.

Beneficiari: Imprese e lavoratori autonomi. Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al
pubblico.

Ambito di applicazione:
interventi di rifacimento di spogliatoi e mense;
interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici;
acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
acquisto di arredi di sicurezza.
Precisazioni: è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto. Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è
rimborsabile.

Credito d’imposta per sanificazione e dispositivi
Beneficio: 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti
e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.

Beneficiari:
imprese;
lavoratori autonomi;
enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.
Precisazioni: il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24. Sono abrogati gli articoli
64 del decreto Cura Italia e 30 del decreto Liquidità. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi
e del valore della produzione ai fini IRAP.

Iva agevolata per dispositivi di protezione
Beneficio: fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri
dispositivi medici e di protezione individuale. Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l’aliquota IVA del 5%.

Beneficiari: le imprese.
Proroga riscossione versamenti sospesi
Beneficio: Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia
e Liquidità.

Versamenti sospesi:
ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché dell’IVA sospesi dall’art. 18 del decreto
Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020;
ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o
compensi non superiori a 400.000 euro;
ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore dei soggetti che operano nei settori indicati
dall’art. 61 del decreto Cura Italia;
versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza.
Ripresa della riscossione: i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16
settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16
settembre.

Incentivi per investimenti in economia reale
Beneficio: possibilità di costituire una nuova tipologia di piano di risparmio a lungo termine.

Caratteristiche: gli investimenti qualificati sono composti da strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati emessi o stipulati con
imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’UE o Stati dello Spazio economico europeo nonché dall’erogazione di prestiti o
dall’acquisizione di crediti delle predette imprese.

Investimenti esclusi:
investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid CAP della Borsa Italia;
limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 complessivamente.

Precisazione: il vincolo di concentrazione degli investimenti viene elevato al 20%
Costo d’acquisto dei terreni e partecipazioni non negoziate
Beneficio: riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020.

Beneficiari:
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
società semplici.
Modalità di fruizione: l’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre
2020. È necessaria, entro il 30/9, la redazione di una perizia giurata di stima.

Precisazione: l’aliquota dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni e per terreni, è pariall’11%
Corrispettivi giornalieri
Beneficio: proroga al 1° gennaio 2021 dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Modalità di attuazione: non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore
telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Slittamento del termine per l’adeguamento dei
registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria.

Precisazioni: resta fermo tuttavia l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri Iva e trasmettere con
cadenza mensile telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Lotteria degli scontrini
Oggetto: rinvio dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini.

Bozze precompilate documenti Iva
Oggetto: rinvio alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate,
delle bozze precompilate dei documenti e della dichiarazione annuale Iva.

Imposta di bollo su fatture elettroniche
Oggetto: rinvio al 1° gennaio 2021 della procedura di liquidazione automatizzata dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Introduzione di una
procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SDI che non
contengono l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo.

Importi richiesti per controllo delle dichiarazioni
Oggetto: sono considerati tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente l’entrata
in vigore del decreto, relative alle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo della dichiarazione. I medesimi pagamenti di
cui al periodo precedente sono sospesi se con scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.

Beneficio: i versamenti sospesi e quelli considerati tempestivi possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di ulteriori
sanzioni e interessi, ovvero, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese.

Beneficiari: tutti i contribuenti.

Precisazioni: la previsione si applica anche agli importi dovuti per le rateazioni in corso e per quelli risultanti dalle comunicazioni relative alla
liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Compensazione credito d’imposta/debito iscritto
Oggetto: i debiti iscritti a ruolo non possono essere compensati con i crediti d’imposta richiesti a rimborso dai contribuenti per tutto il 2020.

Beneficiari: tutti i contribuenti.

Incremento crediti compensabili
Oggetto: a decorrere dal 2020 è fissato ad un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari.

Beneficiati: tutti i contribuenti.

Indici sintetici affidabilità fiscale
Oggetto: cogliere gli effetti economici dell’emergenza COVID ai fini della applicazione degli Indici sintetici di affidabilità nei periodi d’imposta
2020 e 2021. Limitare possibilità di definire specifiche strategie di controllo basate su punteggi ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2020.

Beneficiari: imprese e lavoratori autonomi che applicano gli ISA. Si tratta di coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e non
presentano cause di esclusione.

Soggetti esclusi: contribuenti che nei periodi d’imposta:

hanno iniziato o cessato l’attività;
si trovano in condizioni di non normale svolgimento dell’attività;
dichiarano ricavi/compensi maggiori di 5.164.569 euro;
si avvalgono del regime forfetario agevolato.
Sospensione dei pignoramenti
Beneficio: sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti
riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell’apposito albo, aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate.

Beneficiari: tutti i contribuenti.

Periodo di fruizione: dall’entrata in vigore del Dl Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono sospese:

le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall’agente della riscossione;
le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore.
Ripresa delle trattenute: dal 1° settembre 2020.

Precisazioni: restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili,
le quote già versate all’Agente della Riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

Sospensione delle verifiche
Beneficio: sospensione della «verifica di inadempienza» per pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a 5.000 euro. In pratica, nel periodo
di sospensione le Pubbliche amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza
verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a 5.000 euro, intestati al beneficiario del pagamento.

Beneficiari: Pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica.

Periodo di fruizione: 8 Marzo – 31 Agosto 2020. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta «zona rossa»
(allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Precisazioni: le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente all’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque
effetto se l’Agente della Riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

Sospensione versamento carichi pendenti
Oggetto: cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti
locali. Entrate tributarie e non tributarie.

Beneficiari: tutti i contribuenti.

Periodo di fruizione: 8 Marzo – 31 Agosto 2020. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta «zona rossa»
(allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Ripresa: i pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima
sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.

Precisazioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche
coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.

Nuovi termini decadenza rateizzazioni
Beneficio: ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi. La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate,
anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

Beneficiari: tutti i contribuenti.

Periodo di fruizione: piani di dilazione in essere all’8 marzo e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020.

Precisazione: per le richieste di rateizzazione presentate dal 1° settembre 2020 riprende il regime ordinario di decadenza (5 rate).

Rottamazione-ter e saldo e stralcio
Beneficio: maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 relative alla rottamazione-ter, al saldo e stralcio e alla
rottamazione risorse proprie Ue.

Beneficiari: contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate sopra citate scadute nell’anno 2019.

Periodo di fruizione: per tutte le scadenze delle rate del 2020.

Ripresa: i pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10
dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.

Precisazione: per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni.

Dilazioni per debiti con il Fisco
Beneficio: rateizzazione per debiti inseriti nelle definizioni agevolate (rottamazione-ter, saldo e stralcio e rottamazione risorse proprie Ue)
decadute nel 2019. Possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati.

Beneficiari: contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate.

Periodo di fruizione: debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti per mancato,
insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019.

Precisazione: il provvedimento supera le precedenti limitazioni previste dalla normativa sulle definizioni agevolate.

Proroga dei termini per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
Beneficio: gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di
rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione, scadono tra
l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini
decadenziali. Tale proroga opera per gli atti emessi (anche se non notificati) entro il 31 dicembre 2020.

È disposto l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, e
previsto altresì il differimento dei termini di decadenza stabiliti per le comunicazioni e gli atti stessi.

Precisazioni:

la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso
di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice;
per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto;
individuate specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020;
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica;
fatta salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza nonché i casi in cui l’emissione dell’atto è funzionale ad adempimenti
fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Cumulabilità termini processuali
Beneficio: cumulabilità della sospensione dei termini processuali con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla
data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione del contribuente.

Bonus vacanze
Beneficio: per il periodo d’imposta 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per
il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo.

Beneficiari: nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro. Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del
credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.

Modalità di fruizione:

può essere utilizzato da un solo componente;
può essere speso in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast;
è fruibile nella misura dell’80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come
detrazione dall’avente diritto;
il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale.

Precisazioni: lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero
cedibile anche ad istituti di credito Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità applicative del credito.

Esenzione imposta di bollo
Beneficio: dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, non è dovuta l’imposta di bollo.

Beneficiari: imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico.

Atti interessati: domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Beneficio: incrementate, in base alle dimensioni delle imprese, le percentuali (pari al 45% per le piccole imprese) per il calcolo del credito sugli
investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo afferenti strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Beneficiari: imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Precisazioni:
per le imprese di grandi dimensioni (che occupano almeno 250 persone ed il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni) la percentuale per il
calcolo del credito sale al 25%;
per le imprese medie (che occupano almeno 50 persone e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro), la medesima percentuale è del 35%;
per le piccole imprese il credito è pari al 45% degli investimenti agevolabili.

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